Imposta di Soggiorno
Scheda del servizio
Modello di dichiarazione periodica (link al sito CELVA-FINES)
AGGIORNAMENTO DEL 01.07.2026:
Gentili gestori,
con riferimento all’applicazione dell’imposta di soggiorno, desideriamo richiamare la vostra
attenzione sulla recente pronuncia delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026.
La Corte ha definitivamente chiarito che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal Dl
34/2020, il gestore della struttura ricettiva deve essere qualificato responsabile d’imposta e non più agente contabile.
Questa qualificazione comporta alcune implicazioni operative e procedurali che vi invitiamo a
considerare:
con riferimento all’applicazione dell’imposta di soggiorno, desideriamo richiamare la vostra
attenzione sulla recente pronuncia delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026.
La Corte ha definitivamente chiarito che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal Dl
34/2020, il gestore della struttura ricettiva deve essere qualificato responsabile d’imposta e non più agente contabile.
Questa qualificazione comporta alcune implicazioni operative e procedurali che vi invitiamo a
considerare:
- Competenza giurisdizionale: eventuali controversie tra Comune e gestore relative a omesso,
tardivo o parziale versamento dell’imposta di soggiorno rientrano esclusivamente nella giurisdizione tributaria;
- Obbligazione tributaria: il gestore è obbligato al pagamento dell’imposta dovuta dai clienti,
indipendentemente dall’effettivo incasso, con possibilità di esercitare azione di rivalsa nei confronti dei clienti. Non si tratta quindi di un semplice obbligo di custodia di somme già riscosse;
- Adempimenti procedurali: decade l’obbligo di rendere il conto giudiziale al Comune (modello 21) e il relativo giudizio innanzi alla Corte dei conti, anche per le annualità pregresse. Resta invece invariato gli adempimenti periodici di versamento e comunicazione dell’imposta previsti dal regolamento comunale.
tardivo o parziale versamento dell’imposta di soggiorno rientrano esclusivamente nella giurisdizione tributaria;
- Obbligazione tributaria: il gestore è obbligato al pagamento dell’imposta dovuta dai clienti,
indipendentemente dall’effettivo incasso, con possibilità di esercitare azione di rivalsa nei confronti dei clienti. Non si tratta quindi di un semplice obbligo di custodia di somme già riscosse;
- Adempimenti procedurali: decade l’obbligo di rendere il conto giudiziale al Comune (modello 21) e il relativo giudizio innanzi alla Corte dei conti, anche per le annualità pregresse. Resta invece invariato gli adempimenti periodici di versamento e comunicazione dell’imposta previsti dal regolamento comunale.
Alla luce di quanto sopra, invitiamo i gestori a verificare e, se necessario, aggiornare i propri processi e procedure interne per garantire piena conformità normativa, evitando possibili discrepanze operative.
Ufficio di competenza
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Segreteria | ||||||
| Assessore | Remo DUCLY | ||||||
| Responsabile | Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ | ||||||
| Indirizzo | Frazione Corgnolaz n.11 | ||||||
| Telefono |
0166.47134 |
||||||
|
segreteria@comune.chamois.ao.it |
|||||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.chamois.ao.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
Documenti - Normativa
- Ordinanza n 1527 2026 Corte di Cassazione Sez Unite Civili[.pdf 59,21 Kb - 01/07/2026]
- Nota di commento IFEL[.pdf 92,33 Kb - 01/07/2026]
Ultimo aggiornamento pagina: 01/07/2026 14:50:55